Statuto della Fondazione

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Art. 1 - La Fondazione “SALVARE PALERMO” onlus, costituita ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 04.12.1997, n.460 e successive modifiche e integrazioni, è nata dallo scioglimento dell’Associazione culturale “Salvare Palermo” (operante dal febbraio 1985), giusta delibera assembleare del 28/03/1998 verbalizzata con atto notaio Franco Salerno Cardillo di Palermo di pari data n. 2959/1179 di Repertorio. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - La Fondazione ha sede in Palermo. Rappresentanze ed uffici possono essere istituiti in Italia e all’estero.

SCOPI

Art. 3 - La Fondazione è apolitica, non persegue fini di lucro e ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di promozione sociale attraverso lo svolgimento delle proprie attività nei seguenti settori:

  1. conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente di beni culturali ed ambientali del territorio nazionale e, in particolare, di quello di Palermo e della sua provincia;
  2. promozione della cultura e delle arti contemporanee.

La Fondazione non svolgerà attività diverse da quelle da quelle sopra menzionate ai punti 1) e 2), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il raggiungimento dei sopraindicati scopi, la Fondazione, a titolo meramente esemplificativo, contribuirà:

  1. alla salvaguardia del patrimonio culturale di cui all’art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.187”;
  2. al restauro e al ripristino  di beni  danneggiati o degradati, di proprietà pubblica o privata, selezionati dalla Fondazione;
  3. al recupero di funzioni vitali del tessuto  urbano, attraverso azioni dirette di risanamento o interventi  indiretti di disciplina urbanistica;
  4. alla conoscenza su basi scientifiche e alla diffusione della conoscenza delle vicende storiche e artistiche, architettoniche e urbanistiche del territorio e dei centri urbani in genere e di quelli siciliani e palermitani in particolare.

La Fondazione, portatrice di interessi diffusi, inoltre, potrà agire per:

  1. stimolare le autorità responsabili dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune al migliore adempimento dei loro compiti istituzionali, e fornire - su richiesta o anche di sua iniziativa - pareri alle pubbliche istituzioni ed eventualmente formulare proposte nei campi di propria pertinenza;
  2. sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso campagne nelle scuole, visite guidate, articoli e pubblicazioni; attraverso la vigilanza e la manutenzione dei beni, mobili e immobili, eventualmente donati o affidati in gestione alla Fondazione da privati o da enti pubblici; attraverso la pubblicazione di un periodico culturale che contenga anche informazioni e dati sulle attività della Fondazione;
  3. promuovere la ricerca scientifica nei campi di propria pertinenza, con l’istituzione e il conferimento di premi e borse di studio; con l’organizzazione di mostre, congressi, convegni, conferenze e seminari, con la pubblicazione di “atti”, monografie, “guide” e “cataloghi”.

Art. 4 - La Fondazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 04/12/01997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dello spirito delle disposizioni della “legge-quadro sul volontariato” n. 266 dell’ 11.08.1991, oltre che dalla Legge Regionale n. 22 del 07.06.1964: “Norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato”, e pertanto svolge la sua attività di promozione, stimolo e sensibilizzazione prevalentemente attraverso il lavoro personale, spontaneo, gratuito e volontario, e il contributo finanziario  dei suoi Aderenti (Ordinari, Sostenitori e Benemeriti) che, senza fini di lucro, operano solo per fini di solidarietà sociale.
Il lavoro degli aderenti della Fondazione è svolto a titolo gratuito. È previsto il rimborso di spese sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.

Art. 5 - Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

  • stipulare ogni più ampio opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altre, l’assunzione  di mutui a breve, medio o lungo termine, la richiesta di concessione di contributi o di altre forme di intervento, con ogni tipo di garanzia anche reale, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati, che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente  ripristinare le loro caratteristiche  artistiche e storiche;
  • contribuire ai progetti ed ai lavori di consolidamento, restauro e manutenzione, nonché ad attività di tutela e  protezione di beni di proprietà di privati,  o di enti, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta in volta;
  • promuovere intese con enti scientifici, culturali e educativi, italiani e stranieri, per l’utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali;
  • promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiane e straniere per l’organizzazione  di  seminari o incontri  e  per l’utilizzazione e gestione comune di beni culturali appartenenti agli enti citati;
  • favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali  da  facilitare alla Fondazione stessa  il  raggiungimento dei suoi fini.

La Fondazione è posta sotto la vigilanza e il controllo degli Organi nazionali e regionali all’uopo preposti, ed in particolare degli organi di cui all’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo del 04/12/1997 n. 460.  

PATRIMONIO

Art. 6 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

  1. le somme ed ogni altro bene conferito in occasione della sua costituzione;
  2. le elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  3. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
  4. i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
  5. le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 7 - Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

  1. dei redditi derivanti dall’impiego del patrimonio;
  2. delle somme che pervengono alla Fondazione da Enti o da privati interessati ai suoi fini,le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
  3. dei contributi degli Aderenti, Sostenitori e Benemeriti;
  4. degli eventuali avanzi di gestione ed altri proventi attinenti l’attività di gestione e di promozione culturale;
  5. delle somme derivanti dall’impiego o alienazione dei beni non facenti parte del patrimonio e provenienti da lasciti o donazioni, impiegabili o alienabili nel rispetto delle finalità eventualmente indicate dal testatore o dal donante;
  6. dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità;
  7. da altre somme derivanti dall’attività della Fondazione, il  tutto nei limiti consentiti dalla normativa sulle ONLUS.


BILANCIO - UTILI

Art. 8 - L’esercizio della Fondazione si chiude il 31 dicembre.
Annualmente verrà redatto un bilancio consuntivo, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio, ed un bilancio preventivo che verrà approvato entro dicembre dell’esercizio corrente.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO

Art. 9
- In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione avrà l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità - preferibilmente ad altra Fondazione, Associazione o ente, che si pongano obiettivi analoghi a quelli della Fondazione - sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ADERENTI ORDINARI - SOSTENITORI - BENEMERITI

Art. 10 - Ottengono la qualifica di “Aderenti Ordinari” le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, poliennali, o vitalizi, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Aderenti Ordinari dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata, e conferisce all’iscritto il diritto di partecipazione con diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea Plenaria di cui al seguente art. 12 e a ricevere copia delle pubblicazioni periodiche della Fondazione.

Art. 11 - Ottengono la qualifica di “Aderenti Sostenitori” le persone fisiche e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un versamento nella misura che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, o con attività di particolare rilievo.
Il Consiglio di Amministrazione stesso nomina i Sostenitori e determina il modo di acquisto o di perdita della qualità.
Saranno nominati “Aderenti Benemeriti” gli Enti o i privati, italiani e/o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante.
La nomina dei “Benemeriti” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 12 - Assemblea Plenaria degli Aderenti Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Plenaria tutti gli Aderenti (Ordinari, Sostenitori, Benemeriti).
Essa è convocata dal Presidente della Fondazione tutte le volte che questi lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 5 (cinque) dei membri del Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno due volte l’anno per essere informata, al fine di eventuali suggerimenti, sulla programmazione dell’attività della Fondazione e sul bilancio preventivo, nonché  sul bilancio consuntivo con relazione morale e gestionale.
La convocazione verrà effettuata mediante avviso di pubblicazione nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione. In aggiunta a tale sistema di convocazione, il Presidente potrà adottarne anche altri da lui ritenuti più idonei.
I Consiglieri di cui al successivo articolo 17, nonché i membri del Collegio dei Revisori di cui all’art. 24, vengono nominati dai “Benemeriti”, “Sostenitori”, ed “Aderenti” riuniti in assemblea Plenaria.
L’Assemblea Plenaria è presieduta dal Presidente della Fondazione o da persona da questi delegata e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni avverranno per voto palese, salvo che riguardino la nomina a cariche sociali. Il Presidente dell’Assemblea Plenaria non ha diritto di voto. Qualora i Benemeriti, i Sostenitori, o gli Aderenti siano enti o persone giuridiche, questi saranno rappresentati in Assemblea dal loro rappresentante legale o da un suo delegato. Ciascun avente diritto a partecipare all’Assemblea può delegare un altro avente diritto a rappresentarlo, mediante delega scritta. Ciascun partecipante non può avere più di 5 (cinque) deleghe.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 13 - Organi della Fondazione sono:

  1. il Presidente
  2. Il Consiglio di Amministrazione
  3. Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sono gratuite.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 14 - Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto non più di una volta consecutivamente.
Il Consiglio di Amministrazione  può nominare un Presidente Onorario, da scegliere anche tra persone che non rientrano tra gli Aderenti Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.
La carica di Presidente Onorario dura a vita.

Art. 15 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni di tale Organo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella riunione che deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 16 - Il Vice Presidente, la cui nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
Il concreto esercizio da parte del Vice Presidente, attesta di per sé l’assenza o l’impedimento di quest’ultimo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Composizione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri ordinari, nominati dall’Assemblea plenaria degli Aderenti Ordinari, Sostenitori e Benemeriti fra gli “Aderenti” regolarmente iscritti alla Fondazione.
Transitoriamente fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri vitalizi di cui all’atto costitutivo indicato all’art. 1.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con diritto al voto, il Presidente Onorario.

Art. 18 - Durata in carica.
I componenti ordinari durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri vitalizi, salvo dimissioni o altra causa, restano in carica a vita. Di essi non è prevista alcuna sostituzione.
Per assicurare alla Fondazione continuità di indirizzo negli obiettivi da perseguire e, nello stesso tempo, apporti culturali e modalità gestionali continuamente aggiornati, i Consiglieri ordinari saranno sostituiti biennalmente nella misura del 50%.

Art. 19 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, e salvo attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

  1. redige ed approva il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
  2. redige ed approva eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Assemblea plenaria dei Benemeriti, Sostenitori e Aderenti, fermo restando quanto stabilito nel presente statuto;
  3. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che è disciplinato da norme di diritto privato;
  4. delibera sull’accettazione delle eventuali elargizioni, donazioni e lasciti, nonché - ove si tratti di immobili - del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;
  5. delibera sull’ammissione dei Benemeriti e dei Sostenitori;
  6. delibera sugli acquisti degli immobili e di mobili, stabilendone la destinazione;
  7. delibera sulle vendite di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
  8. delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
  9. predispone i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
  10. nomina i membri della Commissione di Esperti per gli interventi di cui all’art. 22; delibera sulla costituzione dei comitati di gestione dei singoli  beni, nomina i  membri degli stessi fra i quali va annoverato di diritto il donante, ove ne faccia richiesta;
  11. delibera sulla costituzione dei    Sottocomitati e Commissioni, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
  12. nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, dei quali ultimi fissa il trattamento giuridico ed economico se al di fuori degli Aderenti;
  13. delibera sulla delega alla Fondazione da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell’ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
  14. delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi di legge.

Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c), g), h) ed i) al Presidente, al Vice Presidente o ad un Comitato Esecutivo nominato dal Consiglio stesso nel proprio ambito. L’operato dei delegati deve essere annualmente approvato dal Consiglio.

Art. 20 - Delibere del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Fanno eccezione i casi nei quali il presente statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, ha la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.
Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, deve tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.
La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma comunque almeno tre volte l’anno, e in particolare per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Ricorrendone le condizioni, la convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua vece, da altro consigliere, mediante avviso da inviare a mezzo posta, anche elettronica, o fax, o telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione.

IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Art. 21 - Il Tesoriere e il Segretario della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno oppure fra gli Aderenti, o anche al di fuori di essi.
Il Segretario assicura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e segue le direttive  del Presidente  o del Vice Presidente in sua vece, o dei Consiglieri che agiscono in vece del Presidente con poteri delegati.
Egli dirige e coordina gli uffici e gli organismi della Fondazione ed è a capo del personale dipendente dalla Fondazione stessa. Il Segretario della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente. Salvo che non sia esso stesso membro del Consiglio di Amministrazione, non ha diritto di voto.
Il Tesoriere si occupa della gestione contabile della Fondazione, predispone il bilancio consuntivo sulla base degli atti contabili della Fondazione, nonchè il bilancio preventivo seguendo le direttive programmatiche del Presidente che unitamente sottoscriverà i documenti contabili, prima della loro approvazione da parte degli Organi competenti; sottopone altresì alla firma del Presidente i pagamenti scaturenti dall’attività della Fondazione, dopo avere accertato la disponibilità finanziaria delle somme iscritte in ciascun capitolo di bilancio, avendo cura di segnalare, ove occorra, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio.

LA COMMISSIONE DI ESPERTI

Art. 22 - Per l’attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare, fra persone professionalmente qualificate, alcune Commissioni di esperti designandone i responsabili. Alle sue sedute assistono i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò delegati ed il Segretario.
Le Commissioni di esperti:

  • esprimono pareri di carattere scientifico sull’attività e sui progetti della Fondazione;
  • propongono i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne seguono lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

I membri della Commissione di Esperti, ove non sia disposto diversamente al momento della loro costituzione, durano in carica due anni rinnovabili. La carica è gratuita.


COMITATO DI GESTIONE


Art. 23 - Per ciascun bene culturale di particolare importanza donato o affidato in gestione alla Fondazione il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un apposito Comitato di gestione determinandone la composizione ed i compiti e del quale, a sua richiesta, farà parte di diritto l’eventuale donatore  o affidante.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24 - Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali, scelto tra residenti nella città di Palermo, e tutti gli altri nominati dall’Assemblea Plenaria dei Benemeriti, Sostenitori ed Aderenti.
I Revisori Supplenti prendono automaticamente il posto dei Revisori Effettivi ove questi cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione. I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 240 e segg. C.C., in quanto applicabili. In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.
La carica di revisori dei conti è svolta a titolo gratuito.

Art. 25
- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile in materia di fondazioni e alle leggi che regolano le ONLUS.

NORME TRANSITORIE

Art. 26
- Per attuare le norme statutarie di cui all’art.18, 2 cpv., nell’anno 2008 saranno eletti dall’Assemblea plenaria degli Aderenti 5 (cinque) Consiglieri che dureranno in carica quattro anni, e 4 (quattro) Consiglieri che dureranno in carica due anni.

Approvato dalla prefettura di Palermo  con nota n. 14339 del 17 aprile 2008.

Copia conforme all’originale agli atti.